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Denuncia di Residenza con provenienza dall'Estero

Scheda del servizio

Cos'è
Il cittadino straniero che ha la propria dimora abituale nel Comune di Ghemme, deve chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Un requisito necessario che il cittadino straniero deve avere per richiedere la residenza in Italia è, oltre ad avere la la propria dimora abituale nel comune presso il quale presenta istanza, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
La legge prevede che se il richiedente è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da una Questura diversa dalla provincia di appartenenza, e non ha la residenza in nessun Comune d’Italia, deve farlo regolarizzare dalla Questura del luogo dove intende richiedere la residenza per la prima volta.

Documenti necessari
Per richiedere l'iscrizione di residenza il cittadino straniero deve presentarsi con la seguente documentazione:
- passaporto o carta d’identità (se appartenenti alla U.E.) validi
- permesso di soggiorno/carta di soggiorno valido -Nell’ipotesi di permesso di soggiorno scaduto occorre ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo ( la suddetta domanda deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso), unitamente al permesso di soggiorno scaduto- codice fiscale, per tutto il nucleo familiare interessato all’iscrizione anagrafica
- i certificati originali comprovanti lo stato civile (coniugato/a, nubile/celibe, vedovo/a, divorziato/a) e certificati di nascita tradotti e legalizzati.
- in relazione alla variazione di residenza sulla patente di guida italiana e/o su carte di circolazione: sono necessari gli estremi dei documenti in questione (patente e e numero di targa del/i veicolo/i) di tutti i componenti del nucleo familiare interessati da questa pratica correlata.
- copia del titolo di proprietà ,o contratto d'affitto o comodato in alternativa dichiarazioni allegati 1) e 2) della sez.modulistica
I certificati rilasciati all’estero devono essere tradotti in italiano e legalizzati dall’Autorità diplomatico – consolare italiana nel Paese d’origine. I certificati rilasciati dall’autorità consolare straniera in Italia devono essere legalizzati presso la Prefettura.
Per l’iscrizione anagrafica, coloro che hanno chiesto il permesso di soggiorno ma non lo hanno ancora ricevuto, dovranno presentare:
Soggiorno per motivi di lavoro (circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007)
1. Passaporto valido;
2. Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno
3. Nulla osta dello sportello unico per l’immigrazione;
4. Contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione;
5. se la nuova iscrizione anagrafica viene dichiarata in un appartamento dove già sono residenti altre persone occorre o la dichiarazione di accettazione al domicilio, allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che sottoscrive la dichiarazione oppure la presenza dell’intestatario scheda anagrafica munito di documento di identità valido;
6. Codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari;
7. Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;
Soggiorno per ricongiungimento familiare (circolare Ministero dell’Interno 43/ 2007)
1. Passaporto valido;
2. Visto d’ingresso per ricongiungimento;
3. Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno;
4. Nulla osta della Questura o dello Sportello unico per l’immigrazione al ricongiungimento;
5. Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido
6. Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;
Pratiche correlate
Chi richiede la residenza deve presentare anche denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani allo Sportello Tributi
Per la variazione di residenza sulla patente di guida italiana e/o su carte di circolazione sono necessari, al momento dell’iscrizione anagrafica, gli estremi relativi ai documenti in questione (patente e e numero di targa del/i veicolo/i) dei componenti del nucleo familiare interessati al trasferimento.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
I cittadini extracomunitari quando ottengono il rinnovo del permesso di soggiorno, entro 60 giorni devono rinnovare all’ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale in Roma, presentandosi personalmente agli sportelli ( art.7 comma 3 DPR 223/89).
La mancata dichiarazione comporta, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (art. 11 DPR 223/1989 ).

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Mauri dott. Gianluca
Personale Barbavara Maura, Mattioli Paola
Indirizzo Via Roma, 21
Telefono 0163.840101 interno 3
Fax 0163.841551
Email m.barbavara@comune.ghemme.novara.it
anagrafe@comune.ghemme.novara.it
p.mattioli@comune.ghemme.novara.it
PEC municipio@pec.comune.ghemme.novara.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 10.00 -13.00 / 17.00 - 18.00
Martedì 10.00 -13.00
Mercoledì 10.00 -13.00 / 17.00 - 18.00
Giovedì 10.00 -13.00
Venerdì 10.00 -13.00
Sabato 09.00 - 12.00

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 08/02/2017 14:20:50


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